Istituzione del sistema nazionale di taratura

Art. 5 — Comitato centrale metrico

Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e' sostituito dai seguenti: "Il Comitato centrale metrico e' composto:

  • a)dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • c)dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;
  • d)da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;
  • e)da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • f)da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;
  • g)da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo puo' essere nominato un membro supplente".

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;273~art5 · fonte su Normattiva