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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari suddetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art16 · fonte del testo