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I giovani ammessi all'Accademia di sanita' militare interforze frequentano presso una universita' di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresi' tenuti a conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale. Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art4 · fonte del testo