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I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi. Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'universita' per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi. Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non piu' di un anno, la proroga contemplata dal successivo articolo 8, secondo comma, nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo. I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art5 · fonte del testo