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Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dall'articolo 5, terzo comma, della presente legge, contraggono una seconda ferma di anni uno. Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facolta' di medicina e chirurgia, di anni sette per gli iscritti alle facolta' di farmacia o di veterinaria. E' concesso agli allievi il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi; la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva e' regolata in conformita' delle disposizioni in materia di reclutamento. Prima della nomina a tenente in servizio permanente, gli aspiranti ufficiali debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente per un periodo di anni otto.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
