Art. 18 — Norma finanziaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999. Leggi il testo vigente →
Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), e' determinato in lire 772 miliardi per l'anno finanziario 1988, 742 miliardi per l'anno finanziario 1989, 822 miliardi per l'anno finanziario 1990. Per gli esercizi successivi, esso viene determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'ASI trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, e alla legge 9 giugno 1977, n. 358, sono utilizzate a copertura del contributo di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999
