Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

Art. 19 — Norma transitoria

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Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), il personale che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il CNR per lo svolgimento dei compiti gia' affidatigli dal CIPE in materia spaziale puo' essere trasferito, a domanda, all'ASI oppure, nel caso di assegnazione di un contratto a tempo determinato, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera l'assunzione, previa valutazione dei requisiti. La delibera di cui al comma 2 e' approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso il CNR.

Testo in vigore dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-05-30;186~art19 · fonte su Normattiva