Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Art. 16 — Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere
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Il Consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
