Art. 22 — Collegio dei revisori dei conti
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Presso il Consiglio nazionale vi e' un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarita' del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
