Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

  • a)gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
  • b)gli autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
  • c)gli autoveicoli di proprieta' delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocita' di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non e' richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunita' economica europea;
  • d)gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti. Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
  • e)gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
  • f)gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
  • g)le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorche' trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
  • h)gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purche' siano muniti del contrassegno speciale che verra' stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - e' autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 320/1988

    Parametro
    17 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta…

    Art. 3 cost. · Art. 46 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 30 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art30 · fonte su Normattiva