Art. 50 — Istituzione di un sistema di tariffe a forcella
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Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi. I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella. Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorita' competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
