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Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella. L'apertura della forcella e' fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. E' vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle. Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

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