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Ciascuna tariffa e' calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base e' determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacita' di trasporto, nonche' della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione. Le tariffe possono essere differenziate secondo: le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni di traffico; i termini di resa; le differenti condizioni di tonnellaggio; le categorie di merci. Possono essere inoltre fissate condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art52 · fonte su Normattiva