Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 54 — Momento di applicazione delle tariffe
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Il vettore e' tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
