Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Quando il contratto di trasporto e' concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualita' dell'ausiliario di trasporto, nonche' il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art55 · fonte su Normattiva