Art. 56 — Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi
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Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario e' obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66. Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali: il primo viene rilasciato al mittente; il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto; il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto; il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66. In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita' di destinazione puo' essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
