Art. 57 — Obbligo di informazioni e notizie
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Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonche' gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facolta' di verificare libri e documenti, estrarne copia; accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonche' di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
