Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 59 — Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella
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Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- a)ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purche' il peso non superi le 5 tonnellate;
- b)ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- c)ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;
- d)ai trasporti sotto elencati: trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente; trasporti postali; trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso; trasporti di rifiuti e immondizie; trasporti di animali morti, per lo squartamento; trasporti di api e avanotti; trasporti funebri; trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali; trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione; traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale; trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione; trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 24 gennaio 2006
