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[1]Le domande di reinscrizione e quelle di conferma di inscrizione nell'Albo di cui agli articoli 1 e 7 possono essere presentate in qualsiasi momento. Per la presentazione delle domande di conferma di inscrizione deve osservarsi il termine stabilito nell'art. 7.

[2]A tali domande debbono essere allegati i documenti e la dichiarazione prescritti dall'art. 8. Non occorre pero' unire la documentazione del lavoro di esportazione anteriormente svolto.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art10 · fonte del testo