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[1]Prima della scadenza di ogni triennio, la Commissione istituita a norma dell'art. 15 provvede alla revisione dell'Albo e delibera la cancellazione degli inscritti da almeno un biennio che non abbiano svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritti da oltre un triennio e non presi in esame nella precedente revisione, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito, per ciascun prodotto, dalla tabella indicata nell'art. 15.

[2]In sede di revisione dell'Albo la Commissione provvede altresi' all'accertamento della sussistenza, per tutti gli inscritti, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

[3]Agli effetti della revisione dell'Albo, ciascun inscritto deve presentare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, entro la prima quindicina del mese di giugno dell'ultimo anno del triennio, i documenti che comprovino il possesso, da parte dell'inscritto, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4, allegando la dichiarazione prescritta dall'art. 8 e, se inscritto nell'Albo da almeno un biennio, la documentazione del lavoro di esportazione svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritto da oltre un triennio e non preso in esame nella precedente revisione.

[4]Il compimento del biennio o del triennio di inscrizione, indicato nel presente articolo, va calcolato al 30 maggio dell'anno in cui si effettua la revisione dell'Albo.

[5]Per la revisione dell'Albo, oltre quanto e' disposto dal presente articolo, si applicano le norme stabilite nell'art. 9.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art11 · fonte del testo