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[1]Possono essere inscritti nel Ruolo provvisorio degli esportatori ortoflorofrutticoli coloro che possiedono i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. Per la inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo e per la cancellazione dal Ruolo si applicano le stesse norme stabilite per l'Albo. Alle domande di inscrizione nel Ruolo deve essere allegata la documentazione del lavoro di esportazione eventualmente svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
[2]Gli iscritti nel Ruolo che al 1° giugno di ogni anno abbiano compiuto il biennio di inscrizione debbono presentare domanda di inscrizione nell'Albo a norma dell'art. 8.
[3]Qualora la domanda non sia presentata, ovvero venga respinta per mancanza del requisito indicato nel n. 6) dell'art. 4, o perche' il richiedente non ha svolto, nel periodo di inscrizione nel Ruolo provvisorio, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15, e' ordinata la cancellazione dal Ruolo del richiedente stesso.
[4]L'inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo sono subordinate al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
