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La tenuta dell'Albo e del Ruolo provvisorio e' affidata ad apposito ufficio di segreteria presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare, su richiesta, attestati di inscrizione, cancellazioni e di altre variazioni riguardanti gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
