Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 253 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e' istituita una Commissione composta dal direttore generale di detto Istituto, che la presiede, da quattro membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero delle corporazioni, dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, nonche' da due membri effettivi designati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.
tolto: In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale del predetto Istituto e' sostituito dal vice-direttore generale dell'Istituto stesso ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.
tolto: Sono compiti della Commissione:
tolto: 1) deliberare sulle domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;
tolto: 2) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;
tolto: 3) deliberare la cancellazione dall'Albo o dal Ruolo;
tolto: 4) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;
tolto: 5) applicare le sanzioni comminate dall'art. 20;
tolto: 6) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i varii prodotti che, a norma dell'art. 4, devono raggiungersi dagli aspiranti all'inscrizione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto prodotti dei fondi da essi condotti.
tolto: Le deliberazioni indicate nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni e' ammesso ricorso al Comitato istituito dall'articolo seguente. Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione ed ha effetto sospensivo solo per le deliberazioni di cui al n. 5).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art15 · fonte del testo