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[1]Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e' inoltre istituito un Comitato composto dal direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute, che lo presiede, dal presidente del Comitato tecnico del predetto Istituto, da un consigliere di Corte d'appello e da un membro effettivo designato da ciascuno dei seguenti Enti: Ministero dell'agricoltura e foreste, Ministero delle corporazioni, Confederazione fascista degli agricoltori, Confederazione fascista dei commercianti ed Ente nazionale fascista della cooperazione.

[2]In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale per i servizi delle esportazioni ed il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sono sostituiti da funzionari del Ministero per gli scambi e per le valute di grado non inferiore al 5°, il consigliere della Corte d'appello da altro magistrato di pari grado, ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.

[3]Il Comitato decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione nei casi stabiliti dall'articolo precedente.

[4]Le decisioni sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e sono definitive.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art16 · fonte del testo