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[1]La Commissione ed il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute.

[2]I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono pero' essere sostituiti anche prima della scadenza del triennio, ed in tal caso i nuovi nominati durano in carica fino a detta scadenza.

[3]I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali continuano a far parte della Commissione o del Comitato, anche dopo la scadenza del triennio, fino alla loro sostituzione o conferma.

[4]La Commissione ed il Comitato sono convocati su invito dei rispettivi presidenti; deliberano a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art17 · fonte del testo