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I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'istituto nazionale fascista per il commercio estero, esclusi quelli dovuti per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa che sono devoluti all'Erario.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art22 · fonte del testo