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La Segreteria per la tenuta dell'Albo da' notizia dei provvedimenti definitivi che applicano le sanzioni comminate dall'art. 20 al Ministero per gli scambi e per le valute, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, agli Uffici del registro delle imprese ed alle Organizzazioni sindacali interessati. Nei casi previsti dall'art. 20, numeri 1), 2), 3) e 4), i relativi provvedimenti debbono essere comunicati anche agli altri Ministeri ed Uffici interessati e se ne ordina la pubblicazione nel «Bollettino di informazioni commerciali» dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nell'Albo del Consiglio delle corporazioni della provincia ove l'esportatore ha la sede unica o principale della sua azienda e, a spese di quest'ultimo, in uno o piu' giornali indicati dalla Commissione o dal Comitato che ha irrogato la sanzione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
