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[1]L'Albo ed il Ruolo formati per la prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione a norma dell'articolo Dallo stesso giorno cessano di avere efficacia gli Albi provinciali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, istituiti in applicazione della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.
[2]Dalla data di pubblicazione della presente legge gli uffici dell'Albo, istituiti a norma della predetta legge presso i Consigli provinciali delle Corporazioni, non possono accettare domande per la inscrizione, la reinscrizione, la conferma di inscrizione od il trasferimento di inscrizione. Dalla stessa data non possono essere accettate domande di Case di spedizioni per l'autorizzazione a rappresentare esportatori ai sensi dell'at. 5 della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.
[3]Le disposizioni della legge 31 dicembre 1931-X, numero 1806, e le relative norme di esecuzione contenute nel R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, continuano ad avere vigore fino all'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966
