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[1]Il Ministero per gli scambi e per le valute cura la applicazione della presente legge. A tale scopo, le funzioni di vigilanza possono essere delegate all'istituto nazionale fascista per il commercio estero.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[3]Data a Venezia, addi' 24 giugno 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - RICCARDI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - HOST- VENTURI - RICCI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art27 · fonte del testo