Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1966 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 25 gennaio 1966, n. 31.
Abrogato dal 3 marzo 1966
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. 151 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto, intervenuta nei loro confronti, nel termine di 15 giorni dalla data della modificazione stessa.
tolto: Gli inscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4 sono cancellati dall'Albo stesso.
tolto: Nel caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15, puo', su domatala del curatore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre la chiusura di detto esercizio.
tolto: Agli effetti del presente articolo, gli inscritti nell'Albo devono dimostrare, in qualsiasi momento, su richiesta del presidente della predetta Commissione ed entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o piu' dei requisiti prescritti. L'inosservanza di tale obbligo da' luogo alla cancellazione dall'Albo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1966, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art5 · fonte del testo