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[1]Chi sia stato cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 5 puo', a sua istanza, ottenere la reinscrizione, purche' al momento della domanda possegga tutti i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

[2]La reinscrizione e' subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

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urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art6 · fonte del testo