Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi di successione, alienazione, fusione. incorporazione o trasformazione dell'azienda, l'inscrizione nell'Albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione.

[2]Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della inscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate.

[3]La conferma di inscrizione non puo' essere concessa, se il richiedente non possiede i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

[4]La conferma di inscrizione e' subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Testo in vigore dal 24 agosto 1942 al 3 marzo 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-24;896~art7 · fonte del testo