Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.
- Art. 1 — Denominazione dell'Albo
- Art. 2 — Iscrizione nell'Albo
- Art. 3 — Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici
- Art. 4 — Lavori speciali
- Art. 5 — Classifica d'iscrizione
- Art. 6 — Comitato centrale per l'Albo
- Art. 7 — Nomina del Comitato centrale
- Art. 8 — Comitato regionale per l'Albo
- Art. 9 — Nomina del Comitato regionale
- Art. 10 — Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo
- Art. 11 — Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario
- Art. 12 — Domanda di iscrizione
- Art. 13 — Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni
- Art. 14 — Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni
- Art. 15 — (Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane)
- Art. 16 — Tassa di iscrizione
- Art. 17 — Certificato d'iscrizione
- Art. 18 — Cambio di classifica
- Art. 19 — Segnalazione di variazione
- Art. 20 — Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
- Art. 21 — Cancellazione dall'Albo
- Art. 22 — Comunicazione degli addebiti
- Art. 23 — Iscrizione a titolo di conferma
- Art. 24 — Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione