Art. 20 — Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilità per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' può farsi riferimento al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilità della sospensione ad una società in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).
Art. 20 Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori · Art. 23 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 27 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1962
urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art20 · fonte su Normattiva