Art. 2 — Interventi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Leggi il testo vigente →
Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, ((2018, 2019 e 2020)), attraverso i seguenti interventi:
- a)sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
- b)recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
- c)recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
- d)costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
- e)realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
- f)promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
- g)realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.
Testo in vigore dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020
