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Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di eta', qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991
