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Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di eta', qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;80~art2 · fonte del testo