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Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziate per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio. Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalita' per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli Atenei. In ogni caso una parte dell'assegno dovra' essere corrisposta in denaro per le minute spese. L'amministrazione delle somme assegnate e' demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo. Il Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore, stabilira' altresi' con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera b) dello articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficolta' proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 27 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;80~art5 · fonte del testo