Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 2 — Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante

L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e' nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e' rinnovabile una sola volta. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Testo vigente dal 19 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112~art2 · fonte su Normattiva