Art. 21
Organismo indipendente di valutazione della performance
L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di componente il collegio e' conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione. E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti e' definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e' nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance. All'ufficio di cui al comma 6 e' assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.
Testo vigente dal 25 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva