Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada

Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 NOVEMBRE 1940, N. 1797

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[1]Il direttore generale dell'Azienda e' classificato nel grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed e' di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[2]Il direttore dei servizi amministrativi e' classificato nel grado quinto dell'ordinamento suddetto ed e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 31 maggio 1928 al 29 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art10 · fonte del testo