I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'art. 10. Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalita' a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze. Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione e' trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale e' dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantita' di prodotto trasferita. Compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantita' vendute.

Testo vigente dal 26 maggio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art13 · fonte su Normattiva