L'assuntore dei servizi puo' procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita. La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio. Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

Testo vigente dal 26 maggio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art14 · fonte su Normattiva