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Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962, e' aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'Azienda, al quale verra' fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'Azienda a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1964-65. Il Ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda. Le somme cosi' prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 28 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art21 · fonte su Normattiva