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Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Azienda ed e' composto:
- a)da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale puo' delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'Azienda;
- b)dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c)dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- d)dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e)dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;
- f)dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
- g)da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
- h)da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'Azienda a norma del successivo articolo 10. Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, e' segretario del Consiglio di amministrazione. I due componenti di cui alla lettera 12) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.
Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 16 febbraio 1969
