Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Art. 13 — Revisori dei conti
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Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Sono membri effettivi:
- 1)un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente;
- 2)un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile;
- 3)un funzionario designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- 4)un funzionario designato dal Ministro per le finanze;
- 5)il ragioniere capo della prefettura di Savona. Sono membri supplenti:
- 1)un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
- 2)un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile. Il collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati. I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facolta' di partecipare alle sedute del comitato direttivo. Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
