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Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, puo' in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art19 · fonte del testo