Art. 21 — Destinazione di personale statale ai servizi dell'ente
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Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 3 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unita', impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Per un periodo massimo di dodici mesi dalla, data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unita' e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo. Nei ruoli del personale dell'ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
