Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Art. 25 — Norme di attuazione
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Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
