Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Art. 8 — Consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' cosi' composto:
- 1)il presidente dell'ente;
- 2)il comandante del porto di Savona;
- 3)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 5)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6)il direttore della circoscrizione doganale di Savona;
- 7)un rappresentante delle ferrovie dello Stato designato dalla Direzione generale dell'azienda;
- 8)il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;
- 9)il sindaco di Savona o un suo delegato;
- 10)il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato;
- 11)i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato;
- 12)i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino;
- 13)un rappresentante degli industriali;
- 14)un rappresentante dell'armamento;
- 15)un rappresentante degli spedizionieri;
- 16)un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;
- 17)un rappresentante dei lavoratori marittimi;
- 18)tre rappresentanti dei lavoratori portuali. I rappresentanti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati. I rappresentanti di cui ai numeri da 13) a 18) sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali. Non possono essere nominati ne' designati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente. Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 17) e 18), e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15) e 16). Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione dura quattro anni e puo' essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
