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Il consiglio di amministrazione:

  • 1)delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;
  • 2)elabora e propone, in conformita' a quanto disposto al n. 2) dell'articolo 3, il piano regolatore del porto;
  • 3)delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonche' le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;
  • 4)delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al comitato direttivo;
  • 5)delibera sulle tasse di cui all'articolo 4;
  • 6)delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 23;
  • 7)delibera inoltre:
  • a)sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;
  • b)sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;
  • c)sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;
  • d)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
  • e)sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 9);
  • f)sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;
  • g)sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'ente in condizione di assolvere i propri compiti;
  • 8)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 8).

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art9 · fonte del testo